Cipriano (Aneis) contro il governo Renzi:

“Consegna la giustizia stragiudiziale nelle mani degli avvocati”

 

Il governo Renzi non vuole bene ai patrocinatori stragiudiziali. Questa, almeno, è la posizione dell’Aneis, l’Associazione Nazionale degli Esperti in Infortunistica Stradale. L’organismo di categoria mette sotto accusa lo schema di decreto legge varato dall’esecutivo a fine agosto, sull’onda delle note esigenze di deflazione del contenzioso civile, finalizzato alla “promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo”. Un obiettivo, questo, che alla luce del nuovo istituto introdotto dal governo, denominato “negoziazione assistita da un avvocato” – condizione di procedibilità della domanda giudiziale in materia di “risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti” – sarebbe non più raggiungibile, senza contare il fatto che metterebbe in ginocchio una categoria professionale nella quale operano oltre dodicimila persone. Ne abbiamo parlato con il presidente dell’Aneis, Luigi Cipriano (nella foto).

 

 

Presidente perché le ultime mosse del governo non vi piacciono?

La negoziazione assistita da un avvocato è un istituto di degiurisdizionalizzazione che è stato introdotto, come si evince dalla etimologia del termine, per liberare i tribunali da un certo numero di cause. Vuol dire, in pratica, che non si vogliono affidare determinare soluzioni alla magistratura e agli avvocati per portare le parti a definire il tutto nella fase stragiudiziale della procedura di liquidazione e risarcimento. Se questo è l’obiettivo non riusciamo a capire il perché si vogliano mettere da parte i patrocinatori stragiudiziali.

 

Chi sono, innanzi tutto, i patrocinatori stragiudiziali?

Sono gli specialisti nella definizione della fase stragiudiziale di una vertenza. Mi spiego. Il patrocinatore legale è l’avvocato, chiamato ad operare, in forza del titolo che possiede, a 360 gradi per tutti i problemi che riguardano il penale, il civile, il diritto amministrativo, ecc. Noi, invece, entriamo in azione nel solo settore civile cercando di far ottenere ai clienti il risarcimento del danno senza dover ricorrere ad una causa, cioè senza dover chiedere l’intervento di un magistrato onorario o di professione. La nostra è una professione regolamentata da una normativa Uni e da una legge dello Stato che ha chiarito quali devono essere le caratteristiche che devono i professionisti che intendono intraprendere la nostra attività.

 

Come si svolge il vostro lavoro?

Nel caso di un sinistro stradale il danneggiato si rivolge al patrocinatore stragiudiziale, il quale, a norma dell’articolo 148 del codice delle assicurazioni, scrive la cosiddetta messa in mora al responsabile, inserendo nella lettera raccomandata tutta una serie di documenti, ad esempio, le voci di danno, la quantificazione specifica, ecc. La Compagnia di assicurazioni ha uno spatium di 90 giorni, decorsi i quali deve arrivare a proporre una congrua e motivata offerta. Se l’offerta è tale la vertenza si chiude qui, altrimenti la somma viene accettata a titolo di acconto e il procuratore stragiudiziale mette in altro ulteriori tentativi per ottenere l’importo previsto alla luce della valutazione del danno. Solo se questa azione non riesce allora si consiglia al cliente di rivolgersi ad un avvocato.

 

Cosa cambia con l’istituto della negoziazione assistita da un legale?

In sostanza prima di poter instaurare un giudizio occorrerà invitare l’altra parte a sottoscrivere un accordo di negoziazione. Colpisce molto negativamente il fatto che, nonostante la negoziazione assistita abbia un evidente scopo conciliativo, essa sia configurata come attività riservata agli avvocati, cui la legge professionale riserva l’attività di rappresentanza in ambito contenzioso e di assistenza legale stragiudiziale limitatamente alle attività preliminari all’instaurazione del giudizio. È evidente che la negoziazione assistita, lungi da costituire attività preliminare al giudizio, è diretta proprio allo scopo – opposto – di scongiurare l’azione giudiziale, e condivide invece il medesimo obiettivo dell’attività esercitata dai patrocinatori stragiudiziali, professione regolamentata ai sensi della legge 4/2013. Laddove la norma dovesse entrare in vigore con questo testo (il che, per fortuna, non è scontato) i patrocinatori dovranno tenere in considerazione che quale nuovo presupposto di procedibiltà ci sarà comunque la necessità, per il cliente, di incaricare un avvocato sin dal momento dell’invito a stipulare la convenzione. Quindi l’avvocato potrà essere incaricato al momento in cui si deciderà, e solo se si deciderà, di promuovere il giudizio (una volta spirati i termini dei 60 e 90 giorni), ma in questo caso occorrerà attendere gli ulteriori 30 giorni (minimi) previsti per la procedura di negoziazione prima di ottenere la procedibilità dell’azione nell’ipotesi (praticamente certa) di inerzia della compagnia “invitata”.